Vademecum dei diritti del viaggiatore – Cosa fare in caso di volo cancellato o in forte ritardo – Puntata n.1

A chi non è mai capitato di subire qualche piccolo o grande disagio in occasione di un viaggio?  L’imprevisto può essere divertente e fonte di innumerevoli aneddoti da raccontare, ma anche causa di fastidi che alterano non poco la serenità del periodo di vacanza. Infatti spesso capita di trovarsi ad acquistare  un pacchetto turistico lontano da quanto reclamizzato al momento dell’acquisto  o che le compagnie aeree vi trattino come dei sequestratori dell’Isis. Che fare dunque?

Proverò a spiegarlo nella maniera più semplice possibile con una rubrica a puntate che analizzerà ogni situazione immaginabile ( in treno, aereo, resort esotico, etc).
Oggi inizierò con i casi più classici, quelli che si verificano in occasione di un volo cancellato o in forte ritardo.

Andiamo per ordine:

  • COSA COSA SUCCEDE SE IL VOSTRO VOLO VIENE CANCELLATO? 

In caso di cancellazione la compagnia aerea deve

a) Informare il passeggero relativamente alla cancellazione del volo
almeno 2 settimane prima rispetto al giorno della partenza.

La compagnia aerea può, tuttavia, informarvi una settimana prima se  vi offre  un volo alternativo che parta non più di  due ore e arrivi non più di 4 ore dopo rispetto al volo originario ovvero meno di 7 giorni prima se vi offre un volo alternativo che parta al massimo un’ora prima e arrivi due ore dopo rispetto al volo originario.

b) Corrispondere la compensazione pecuniaria
E’, infatti, possibile, ottenere un indennizzo che va dai 250 euro fino a 600 euro a tratta a seconda della distanza e alla natura del volo (intra o extracomunitario)

c) Informare il passeggero relativamente al diritto al rimborso del biglietto ovvero all’imbarco su un volo alternativo
Al passeggero è, infatti, offerta la scelta tra:
– il rimborso entro sette giorni del prezzo pieno del biglietto per la o le parti di viaggio non effettuate e per la o le parti di viaggio già effettuate se il volo in questione è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale del passeggero, nonché, se del caso, un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile;
– l’imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale,
in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile; o
– l’imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale,
in condizioni di trasporto comparabili, ad una data successiva di suo gradimento, a seconda delle disponibilità di
posti.

d) Prestare l’assistenza dovuta
Il passeggero ha infatti diritto a beneficiare gratuitamente:
1) Di pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa,;
2) Di una sistemazione in albergo qualora siano necessari uno o più pernottamenti, o qualora sia necessario un ulteriore soggiorno, oltre a quello previsto dal passeggero)
3) Del trasporto tra l’aeroporto e il luogo di sistemazione
(albergo o altro);

Inoltre il passeggero ha il diritto, sempre a spese della compagnia aerea,  ad effettuare due chiamate telefoniche o a inviare messaggi via telex, fax o posta elettronica.

  • COSA SUCCEDE SE IL VOSTRO VOLO SUBISCE RITARDO?

Se il vostro volo subisce ritardo, avrete diritto ad ottenere la stessa compensazione pecuniaria prevista in caso di cancellazione solo se il ritardo è superiore alle tre ore.

DUNQUE COSA BISOGNA FARE?

Innanzitutto bisogna chiedere la carta dei diritti del passeggero, carta che ogni aeroporto vi consegnerà e in cui sostanzialmente viene spiegato – come ho appena fatto io – cosa vi riconosce il Reg. Ce n. 261/2004.  Dopodiché basta contestare al vettore – sia in aeroporto sia a mezzo raccomandata –  l’avvenuto/a ritardo/cancellazione e chiedere essenzialmente l’indennizzo che va dai 250 ai 600 euro.

DANNI ULTERIORI

L’indennizzo però non è omnicomprensivo.  L’ art 12 del citato Reg. Ce. n. 261/2004, infatti,  recita: “ il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti del passeggero ad un risarcimento supplementare.”.

 Cosa significa?
Significa che se voi avete dovuto  spendere dei soldi per pranzare, cenare. pernottare, comunicare e tornare a casa vostra (Magari da Bruxelles ad Afragola in treno…), se avevate i biglietti per la finale di coppa dei campioni e non siete potuti arrivare nella città in cui si giocava, se dovevate giocarla voi una importante partita e non avete potuto, se venite sanzionati dal vostro datore di lavoro a causa di un ritardo a voi non imputabile, etc etc potrete sicuramente chiedere un risarcimento ulteriore – di ben altra consistenza – rispetto all’indennizzo.

PRESCRIZIONE

Il diritto a rivendicare quanto suesposto si prescrive in due anni.

5 commenti

    • Eh, immagino che noia.
      A me è successo a Cracovia, in prossimità del Natale, rischiando di non riuscire a tornare a casa. Ci fu anche un pizzico di adrenalina 😛
      Hai inoltrato la richiesta di indennizzo? Sei ancora in tempo per farlo!

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