Volo cancellato per maltempo. Il risarcimento è possibile?

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In linea di massima si sostiene che in caso in cui un volo venga improvvisamente cancellato per maltempo non sia dovuta la famosa compensazione pecuniaria di cui all’art. 5 del reg. ce 261/2004. Questo perché il comma 3 di detto articolo prevede espressamente una deroga al diritto alla indennità  indicando che  “il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell’articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso”.

Ebbene,  siccome tra le circostanze eccezionali, rientra – anche per consolidata giurisprudenza – sicuramente il maltempo, bisogna condividere l’opinione di chi ritiene non dovuta tale compensazione.

C’è, tuttavia, da dire  che il regolamento Ce citato prevede anche altro e – anche in caso di maltempo – le compagnie aeree sono comunque tenute ad una serie di obblighi contrattuali a favore del passeggero.

In particolare   quest’ultimo  deve:

a) essere ricevere l’offerta di un volo alternativo appena possibile;

b) ricevere gratuitamente  sistemazioni in albergo;

c) ricevere gratuitamente pasti e bevande commisurate all’attesa;

d) poter effettuare gratuitamente 2 chiamate

Conseguentemente, se un volo viene cancellato per maltempo e voi non ricevete la prescritta assistenza, anche questi disagi diventano risarcibili.

Qualche esempio?

Ve lo fornisco subito:

l’albergo in cui dovrete pernottare, i  pasti che dovrete consumare, i voli  e tutti i mezzi alternativi che dovrete prenotare.

In particolare, se originariamente dovevate andare da Cracovia a Napoli e per tornarvene a casa dovrete invece prenotare – a vostre spese – un altro volo da Cracovia a Milano, salvo poi raggiungere Napoli in treno, tutte queste spese potranno essere risarcite.

Ricapitolando, quindi, anche in caso di maltempo potrete ottenere un ristoro dei pregiudizi subiti in seguito alla cancellazione di un volo!

Di seguito Vi riporto una lettera che ho scritto proprio mettendo in evidenza i suddetti disagi ( ovviamente è una lettera generica  che non fa riferimento alle cause della cancellazione del volo, ma comunque utile per capire come bisogna muoversi).

 

Vi scrivo in nome e per conto di……….per significarVi quanto segue.

Invero, il deducente, per il tramite de sito www.ryanair.com, ha acquistato un volo per compiere la tratta Varsavia-Napoli  dell’11.09.2017 con partenza alle 16.35 e arrivo a destinazione alle 19.55. Il giorno indicato il suddetto…. si è recato presso l’aeroporto di Varsavia per compiere le previste procedure di controllo, allorquando si  è reso conto – leggendo un sms inviatogli a poche ore dalla partenza, nonché i monitors presenti all’interno del suddetto aeroporto  – che il volo era stato improvvisamente cancellato in violazione dei termini di preavviso indicati nel  Reg. Ce  n. 261/2004 Successivamente, nel recarsi al banco di accettazione Ryanair, …… ha cercato di ottenere ragguagli in merito alla suddetta cancellazione, ma nessun operatore è stato in grado di riferirgli notizie circa i motivi che avevano  determinato la situazione testé descritta. Al riguardo va, inoltre, sottolineato che al deducente non ho è stata offerta l’assistenza prevista dagli artt. 5,  7, 8 9  del reg.  261/2004. In particolare: a) non è stato informato circa eventuali alternative di trasporto possibili, b) non ha ricevuto la compensazione pecuniaria  ( che, nella specie, è di 400 euro); c) non gli sono state offerte sistemazioni in albergo, pasti e bevande e tantomeno le chiamate telefoniche dovute.  Tanto è vero che, in mancanza della dovuta assistenza,  il deducente – a sue spese – ha dovuto pernottare un altro giorno a Varsavia  e acquistare un altro volo con la compagnia Wizzair con partenza il 12.09.2017 alle ore 12.30 e arrivo a Roma alle ore 14.55, salvo poi dover raggiungere  …….., suo luogo di residenza, compiendo in treno la tratta Roma-Salerno. I testé descritti disagi subiti dal deducente sono ascrivibili in via esclusiva al Vs inadempimento contrattuale e devono, pertanto, essere ristorati nei modi e nei termini indicati dal citato Reg Ce. n. 241/2004. Tanto premesso, nell’autorizzarvi ad effettuare ogni comunicazione alla pec ……. – Vi costituisco formalmente in mora e Vi invito a provvedere al risarcimento dei danni, sia patrimoniali che non patrimoniali, patiti da …….. entro il termine di  10 gg dalla ricezione della presente.                                                                           In mancanza provvederò immediatamente a convenirVi a giudizio

Con salvezza di ogni diritto e azione.

Cordialità,

avv.

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