Le fantastiche sentenze delle commissioni tributarie di Salerno

Ecco cosa scrivono nella sentenza xxx2/2019 le Commissioni Tributarie di Salerno ( Presidente del collegio Luigi xxxy relatore ):

“L’ufficio ha correttamente proceduto all’iscrizione a ruolo degli importi preventivamente richiesti con l’avviso di liquidazione n. 000′. Il ricorrente eccepisce il mancato ricevimento dell’avviso di accertamento che, nel caso de quo, non viene emesso nn sussistendo alcun presupposto normativo”.

Desta francamente scandalo l’asserzione secondo cui “non esiste alcun presupposto normativo”  che oneri l’Agenzia delle Entrate a provvedere alla notifica degli avvisi di accertamento prima di incaricare l’Agente della riscossione di procedere alla formazione del ruolo.

Un’asserzione che, ove mai fosse fondata, violerebbe i principi fondamentali di uno stato di diritto e minerebbe lo stesso assetto democratico di un Paese contrastando con ogni regola che informa l’azione amministrativa, tra cui i principi di trasparenza e di motivazione dei provvedimenti ex art 3 l. 241/90 ( principio quest’ultimo già sancito nel Regno delle Due Sicilie a partire dal 1774), laddove consentirebbe all’ente finanziario di emettere atti impositivi ( con tanto di sanzioni) senza renderle conoscibili al contribuente e senza dargli la possibilità di difendersi.

E’, tuttavia, un’asserzione smentita dall’art. 14    l . 890/1982 che non solo sancisce l’obbligatorietà a carico della P.A. di notificare gli avvisi di accertamento, ma addirittura ne indica  le modalità: “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l’impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonchè, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall’Amministrazione finanziaria, secondo le modalità previste dalla presente legge. Sono fatti salvi i disposti di cui agli articoli 26, 45 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta”

In proposito la giurisprudenza ha distinto tra vizi invalidanti e vizi non invalidanti del procedimento di notifica, ma mai si è spinta a negare l’elementare principio degli conoscibilità formale degli avvisi di accertamento. L’argomento non merita ulteriori precisazioni: nella specie l’Agente della Riscossione non ha fornito prova di aver notificato l’atto presupposto e, avendo agito in mancanza di titolo esecutivo,   la cartella di pagamento  andava dichiarata  insanabilmente nulla.

Non so chi sia il relatore xxx o, ma una domanda al presidente del collegio yyy- che è un togato – va posta: presidente, siccome la firma sui provvedimenti ce la mette anche lei, non sarebbe il caso di controllare ciò che scrive il suo relatore?

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